Osservatorio giuridico-legislativo dell'Associazione "Unione Atei Emancipati Razionalisti
Le emissioni sonore delle campane di chiesa sono nuovamente al centro della cronaca giudiziaria. La sentenza che qui brevemente viene illustrata - emessa dalla Corte di Cassazione, I sez. penale, n. 443 del 19/1/2001 (udienza del 19/9/00) - presenta alcuni elementi di novità rispetto agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti almeno fino a tutta la prima metà degli anni novanta. Sino ad allora, infatti, era stato individuato il criterio della “normale tollerabilità” al fine di indicare la soglia, superata la quale il suono delle campane rappresentava disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone mediante abuso di strumento sonoro (art. 659 c.p.) e inosservanza di provvedimento legalmente dato dall'autorità per motivi di igiene (art. 650 c.p.). Al riguardo, ancora con la sentenza del 23 aprile 1998 (s.n.) la Corte di Cassazione penale dichiarava che “integra gli estremi del reato previsto dall'art. 659 c.p. il suono delle campane di una chiesa, qualora venga oltrepassato il limite della normale tollerabilità e non ricorrano quelle situazioni, specificamente disciplinate dall'autorità ecclesiastica, in cui il suono delle campane simboleggia e rammenta ai fedeli momenti di particolare importanza religiosa”.
Con la suddetta sentenza n. 443/01 la Suprema Corte – confermando la decisione del Tribunale de L’Aquila del 29/2/00 che aveva condannato il parroco della chiesa di Santo Stefano di Pizzoli -, ha stabilito che sussiste l’illecito (non depenalizzato) di cui all'art. 659, comma 1, c.p., nel caso di abituale diffusione, a mezzo di autoparlanti sistemati sul campanile di una chiesa, di rintocchi di campane e di altre emissioni sonore connesse allo svolgimento di funzioni religiose con superamento dei limiti di accettabilità fissati dal D.P.C.M. 11/11/97, richiamato dall'art. 2, 1 comma, lett. f, legge n. 447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).
Nella fase istruttoria del giudizio di primo grado la responsabilità dell’imputato era stata ravvisata sulla base delle dichiarazioni dei tecnici delle Asl de L’Aquila attraverso gli accertamenti fonometrici e dei testi escussi, che confermavano il disturbo arrecato al riposo e alla quiete dei cittadini, tenuto anche conto della abitualità delle immissioni sonore.
Pur rilevando l’improprietà del dispositivo formulato dal Tribunale (“la ritenuta abitualità del fatto”), la Corte di Cassazione ha affermato che con tale frase non si debba far riferimento alla dichiarazione di contravventore abituale dell’imputato prevista dall'art. 104 c.p., per la quale non ricorrono i presupposti, bensì alla condotta dell’imputato, la cui reiterazione integra gli estremi della contravvenzione in esame.
Un secondo motivo del ricorso alla Corte concerne la responsabilità penale dell’imputato. Al riguardo, è stato confermato un consolidato orientamento secondo il quale per la sussistenza della contravvenzione in oggetto è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall'agente sia tale da poter disturbare un numero indeterminato di persone.
Per quanto concerne poi la richiesta di depenalizzazione dell’ipotesi criminosa contestata, è stato rilevato dalla S. C. che, anche a seguito dell’approvazione della l. n. 447/95, la contravvenzione prevista dall'art. 659, comma 1, c. p., non è depenalizzata, in quanto quest’ultima riguarda gli effetti negativi della rumorosità mentre la legge sull'inquinamento acustico (l. n. 447/95, art. 10, comma 2) prende in considerazione solo il superamento di un certo livello di rumorosità. Inoltre, diverso è lo scopo delle due norme, mirando quella penale a tutelare la tranquillità pubblica e, quindi, i diritti costituzionalmente garantiti come le occupazioni o il riposo delle persone, mentre l’altra prescinde dall'accertamento del danno arrecato, essendo diretta solo a stabilire i limiti della rumorosità delle sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l’inquinamento acustico.
(Corte di Cassazione, I sez. penale, sent. n. 443 del 19/1/01)
Scrivi commento
Alberto (giovedì, 10 settembre 2015 18:25)
Non si chiamamo AUTOparlanti...ma ALTOparlanti...